Il rischio industriale

 

Ottavo corso di formazioneper Volontari di Protezione civile
aprile-giugno 2008
Il rischio industriale

– 1 Rischio industriale e incidente rilevante
– 2 Evoluzione normativa
– 3 La pianificazione dell’emergenza negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
– 4 Informazione alla popolazione
– 5 Centro di competenza
– 6 Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna agli stablimenti a rischio di incidente rilevante
– 7 Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale
Rischio industriale e incidente rilevante
Si parla di rischio industriale ogni qualvolta in un contesto territoriale vi è la contemporanea presenza di stabilimenti industriali che detengono e/o utilizzano sostanze pericolose e di un tessuto territoriale urbanizzato.
Tale tipologia di rischio si prefigura con il rilascio incontrollato di sostanze pericolose sia all’interno che all’esterno dello stabilimento in misura tale da produrre conseguenze dirette o indirette sulla popolazione e sull’ambiente.
Le sostanze pericolose sono quei composti chimici che provocano effetti sull’organismo umano se inalati, ingeriti o assorbiti (sostanze tossiche) oppure che possono liberare un gran quantitativo di energia termica (infiammabili) e barica (esplosivi). Le loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche comportano classificazioni diverse nelle categorie di pericolo (D.Lgs.52/97 e D.Lgs.285/98 e s.m.) mentre le sostanze e dei preparati pericolosi che determinano gli incidenti rilevanti sono indicati nel D. Lgs. 334/99 e s.m.e i. di attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa “ai pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
La tipologia di incidente che origina il rilascio di dette sostanze viene definita come incidente rilevante cioè un evento quale “un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento industriale e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.
Il valore del rischio industriale è dato dal rapporto tra la probabilità di accadimento e la magnitudo delle conseguenze e degli effetti provocati dall’evento incidentale in termini di estensione territoriale e di esposti.
Gli eventi incidentali che si originano all’interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di materia (nube e rilascio tossico).
EFFETTI EVENTI
Irraggiamento Incendi
Pool-fire
(incendio di pozza di liquido infiammabile rilasciato sul terreno)
Jet-fire
(incendio di sostanza infiammabile in pressione che fuoriesce da un contenitore)
Flash-fire
(innesco di una miscela infiammabile lontano dal punto di rilascio con conseguente incendio)
Fireball
(incendio derivante dall’innesco di un rilascio istantaneo di gas liquefatto infiammabile – ad esempio provocato dal BLEVE)
Sovrappressione Esplosione:
VCE Vapour Cloud Explosion (esplosione di una miscela combustibile-comburente all’interno di uno spazio chiuso – serbatoio o edificio)
UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion (esplosione di una miscela in uno spazio)
BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (conseguenza dell’improvvisa perdita di contenimento di un recipiente in pressione contenente un liquido infiammabile surriscaldato o un gas liquefatto: gli effetti sono dovuti anche allo scoppio del contenitore con lancio di frammenti)
Tossicità Rilascio di sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente:
dispersione di una sostanza tossica nell’ambiente o di un infiammabile non innescato i cui effetti variano in base alle diverse proprietà tossicologiche della sostanza coinvolta.
Nella categoria del rilascio tossico può rientrare anche la dispersione dei prodotti tossici della combustione generati a seguito di un incendio in quanto i fumi da esso provocati sono formati da una complessa miscela gassosa contenente particolato, prodotti di decomposizione e di ossidazione del materiale incendiato, gas tossici, ecc..
Gli effetti di un incidente rilevante impattano il territorio colpendo oggetti di varia natura:

Se si tratta dell’UOMO si avranno i seguenti effetti:

Se si tratta di BENI si avranno i seguenti effetti:



Se si tratta dell’AMBIENTE si avranno i seguenti effetti:

Evoluzione normativa
L’evoluzione delle leggi e norme che regolano gli impianti a rischio di incidente rilevante non può prescindere dal ripercorrere in breve la storia di quegli incidenti industriali che per gravità delle conseguenze hanno segnato la vita e la coscienza di intere popolazioni, determinando la volontà del legislatore di normare tale tipo di attività, implementando nel tempo le varie direttive comunitarie attraverso l’esame e l’analisi degli accadimenti più gravi, di cui si riportano di alcuni brevi memorie:
Seveso 1976
Verso le 12:37 di sabato 10 luglio 1976 nello stabilimento della società ICMESA di Meda,comune confinante con quello di Seveso, un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo, un componente di diversi diserbanti, perse il controllo della temperatura oltrepassando i limiti previsti. L’apertura delle valvole di sicurezza (dischi di rottura tarati per 3,5 bar effettivi) evitò l’esplosione del reattore ma l’alta temperatura causò una modifica della reazione in atto con una massiccia formazione di 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sostanza comunemente nota come diossina. Il TCDD venne rilasciato (in quantità non definita, tra 300 g e 30 kg) in aria formando una nube che i venti prevalenti in quel momento spostarono verso i comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio. Com’è noto Seveso è stato il comune più colpito, essendo immediatamente a sud della fabbrica e quindi il primo ad essere investito. La popolazione avvertì un odore acre che comportava anche un’infiammazioni agli occhi. Alcune persone subirono delle degenerazioni della pelle (cosiddetta cloracne) mentre gli effetti sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi.
Bhopal 1984
Il più grave incidente chimico-industriale della storia fu causato dal rilascio accidentale di 40 tonnellate di isocianato di metile (MIC), prodotto dallo stabilimento industriale dell’Union Carbide, azienda multinazionale produttrice di pesticidi localizzata nel cuore della città di Bhopal. Il rilascio di isocianato di metile, iniziato poco dopo la mezzanotte del 2 dicembre 1984, uccise più di 3.000 persone, avvelenandone da 150.000 a 600.000; almeno 15.000 di queste morirono per gli effetti conseguenti all’intossicazione. Alcune fonti affermano che il disastro provocò un numero ancora maggiore di morti e feriti. Nel novembre 2004 venne accertato che la contaminazione era ancora attiva.
Tolosa 2001
Nel settembre 2001 si verificò un’esplosione nello stabilimento di fertilizzanti “Grand Paroisse”di Tolosa. La sostanza pericolosa coinvolta era nitrato d’ammonio che causò il decesso di 30 persone mentre i feriti per l’esplosione furono 2500 con effetti da sovrapressione avvertiti fino a km di distanza.

Il controllo di tali attività, comportanti rischi di incidente rilevante, ha origine con l’emanazione della direttiva comunitaria 82/501/CE, meglio conosciuta come legge Seveso (dal nome del comune che riportò i maggiori danni del tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell’ICMESA di Meda), recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con il D.P.R. 175/88, abrogato e sostituito dal D. Lgs 334 del 17 agosto 1999 di recepimento della direttiva comunitaria 96/82/CE (Seveso II), modificato e integrato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n°238 di recepimento della Direttiva 2003/105/CE. L’evoluzione della normativa segna il passo del progressivo interesse dell’opinione pubblica ai temi dell’ambiente, mostrando sempre più attenzione ai pericoli che incombono sul proprio territorio e alla loro natura e allo stato della sicurezza intesa come salvaguardia della salute umana e dell’ambiente.
Una prima risposta qualificante è stata data al diritto-bisogno di informazione dei cittadini sui siti industriali ad alto rischio sancendo, con la Seveso II, l’obbligo per il Comune, ove insiste uno stabilimento industriale a rischio, a divulgare le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento con la Scheda informativa per i cittadini e i lavoratori (comma 4 art. 22 D.Lgs. 334/99 e s.m.).
La rilevanza della componente dell’informazione pubblica nelle recenti direttive è data dall’obbligo di consultazione della popolazione sia nel momento di approvazione della pianificazione dell’emergenza esterna sia nei casi in cui si modifichino o si creino nuovi stabilimenti industriali (art. 23 D.Lgs. 334/99 e s.m.). Altro punto innovativo riguarda l’obbligatorietà per il gestore di redigere un documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti da adottare per controllare e verificare l’opportunità di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza garantendo elevati livelli di protezione per l’uomo e per l’ambiente (art. 7 D.Lgs.334/99). Anche gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo, rispettivamente concernenti la regolamentazione dell’effetto domino e dell’assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione, introducono elementi di particolare attenzione all’ambiente e di conseguenza alla vita dei cittadini così come l’individuazione di sanzioni per il gestore che non adempie agli obblighi prescritti dalla norma.
Per garantire elevati standard di sicurezza all’interno dell’industrie la legge prevede che i gestori adempiano a numerosi obblighi regolamentati dal D. Lgs. 334/99 e da una serie di decreti da questo derivanti:
Decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 334/99
Decreto Ministero Ambiente 09/08/2000 – Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Decreto Ministero Ambiente 09/08/2000 – Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
Decreto MinisteroInterno 19/03/2001 – relativo alle procedure di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante.
Decreto Ministero LL.PP. 9/5/2001 – Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate a stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Decreto Ministero Industria 16 maggio 2001, n. 293 – Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Porti industriali e petroliferi).
Evoluzione normativa
L’evoluzione delle leggi e norme che regolano gli impianti a rischio di incidente rilevante non può prescindere dal ripercorrere in breve la storia di quegli incidenti industriali che per gravità delle conseguenze hanno segnato la vita e la coscienza di intere popolazioni, determinando la volontà del legislatore di normare tale tipo di attività, implementando nel tempo le varie direttive comunitarie attraverso l’esame e l’analisi degli accadimenti più gravi, di cui si riportano di alcuni brevi memorie:
Seveso 1976
Verso le 12:37 di sabato 10 luglio 1976 nello stabilimento della società ICMESA di Meda,comune confinante con quello di Seveso, un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo, un componente di diversi diserbanti, perse il controllo della temperatura oltrepassando i limiti previsti. L’apertura delle valvole di sicurezza (dischi di rottura tarati per 3,5 bar effettivi) evitò l’esplosione del reattore ma l’alta temperatura causò una modifica della reazione in atto con una massiccia formazione di 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sostanza comunemente nota come diossina. Il TCDD venne rilasciato (in quantità non definita, tra 300 g e 30 kg) in aria formando una nube che i venti prevalenti in quel momento spostarono verso i comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio. Com’è noto Seveso è stato il comune più colpito, essendo immediatamente a sud della fabbrica e quindi il primo ad essere investito. La popolazione avvertì un odore acre che comportava anche un’infiammazioni agli occhi. Alcune persone subirono delle degenerazioni della pelle (cosiddetta cloracne) mentre gli effetti sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi.
Bhopal 1984
Il più grave incidente chimico-industriale della storia fu causato dal rilascio accidentale di 40 tonnellate di isocianato di metile (MIC), prodotto dallo stabilimento industriale dell’Union Carbide, azienda multinazionale produttrice di pesticidi localizzata nel cuore della città di Bhopal. Il rilascio di isocianato di metile, iniziato poco dopo la mezzanotte del 2 dicembre 1984, uccise più di 3.000 persone, avvelenandone da 150.000 a 600.000; almeno 15.000 di queste morirono per gli effetti conseguenti all’intossicazione. Alcune fonti affermano che il disastro provocò un numero ancora maggiore di morti e feriti. Nel novembre 2004 venne accertato che la contaminazione era ancora attiva.
Tolosa 2001
Nel settembre 2001 si verificò un’esplosione nello stabilimento di fertilizzanti “Grand Paroisse”di Tolosa. La sostanza pericolosa coinvolta era nitrato d’ammonio che causò il decesso di 30 persone mentre i feriti per l’esplosione furono 2500 con effetti da sovrapressione avvertiti fino a km di distanza.


Il controllo di tali attività, comportanti rischi di incidente rilevante, ha origine con l’emanazione della direttiva comunitaria 82/501/CE, meglio conosciuta come legge Seveso (dal nome del comune che riportò i maggiori danni del tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell’ICMESA di Meda), recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con il D.P.R. 175/88, abrogato e sostituito dal D. Lgs 334 del 17 agosto 1999 di recepimento della direttiva comunitaria 96/82/CE (Seveso II), modificato e integrato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n°238 di recepimento della Direttiva 2003/105/CE. L’evoluzione della normativa segna il passo del progressivo interesse dell’opinione pubblica ai temi dell’ambiente, mostrando sempre più attenzione ai pericoli che incombono sul proprio territorio e alla loro natura e allo stato della sicurezza intesa come salvaguardia della salute umana e dell’ambiente.
Una prima risposta qualificante è stata data al diritto-bisogno di informazione dei cittadini sui siti industriali ad alto rischio sancendo, con la Seveso II, l’obbligo per il Comune, ove insiste uno stabilimento industriale a rischio, a divulgare le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento con la Scheda informativa per i cittadini e i lavoratori (comma 4 art. 22 D.Lgs. 334/99 e s.m.).
La rilevanza della componente dell’informazione pubblica nelle recenti direttive è data dall’obbligo di consultazione della popolazione sia nel momento di approvazione della pianificazione dell’emergenza esterna sia nei casi in cui si modifichino o si creino nuovi stabilimenti industriali (art. 23 D.Lgs. 334/99 e s.m.). Altro punto innovativo riguarda l’obbligatorietà per il gestore di redigere un documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti da adottare per controllare e verificare l’opportunità di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza garantendo elevati livelli di protezione per l’uomo e per l’ambiente (art. 7 D.Lgs.334/99). Anche gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo, rispettivamente concernenti la regolamentazione dell’effetto domino e dell’assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione, introducono elementi di particolare attenzione all’ambiente e di conseguenza alla vita dei cittadini così come l’individuazione di sanzioni per il gestore che non adempie agli obblighi prescritti dalla norma.
Per garantire elevati standard di sicurezza all’interno dell’industrie la legge prevede che i gestori adempiano a numerosi obblighi regolamentati dal D. Lgs. 334/99 e da una serie di decreti da questo derivanti:
Decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 334/99
Decreto Ministero Ambiente 09/08/2000 – Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Decreto Ministero Ambiente 09/08/2000 – Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
Decreto MinisteroInterno 19/03/2001 – relativo alle procedure di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante.
Decreto Ministero LL.PP. 9/5/2001 – Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate a stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Decreto Ministero Industria 16 maggio 2001, n. 293 – Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Porti industriali e petroliferi).
Informazione alla popolazione
Il Comune ove è ubicato lo stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante deve rendere immediatamente nota alla popolazione presente nel suo comune le notizie riportate nella “Scheda informativa” redatta dal gestore dello stabilimento ai sensi del comma 4 art. 22 del D.Lgs.334/99 e s.m.e i..
Le informazioni devono essere rese maggiormente comprensibili e divulgate nella forma più idonea a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico.
Con queste finalità il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato le “Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”, redatte nel 1995, con un nuovo testo che affronta il tema di “come comunicare”.
I suggerimenti contenuti nel nuovo documento sono funzionali a organizzare un’efficace campagna informativa che assicuri un’adeguata risposta da parte della popolazione interessata in termini di comportamenti da assumere in emergenza.
Gli allegati che completano le nuove Linee Guida riportano informazioni anche tecno-scientifiche sulle sostanze pericolose e le classificazioni di pericolo. Di seguito si riporta uno stralcio dei comportamenti da far adottare alla popolazione in caso di evacuazione e rifugio al chiuso.



Centro di competenza
I Centri di Competenza, a carattere nazionale, sono stati individuati dal Dipartimento della Protezione civile sia per assolvere compiti precipui di protezione civile sia per fornire un supporto tecnico scientifico nella gestione delle materie proprie della protezione civile. I Centri di Competenza sono rappresentati da enti pubblici (università, istituti e/o organismi) e offrono una adeguata garanzia in ordine allo sviluppo di progetti di ricerca applicata e di realizzazione di strumenti ad uso della protezione civile anche ai fini dei trasferimenti di tecnologie.
Le attività svolte da tali Centri sono oggetto di specifiche convenzioni, articolate in programmi annuali e pluriennali a seconda delle esigenze espresse dal Dipartimento.
I Centri di Competenza operanti nel settore del Rischio Industriale e Trasporto sono indicati nel prospetto sottostante unitamente ai singoli progetti che sono in corso di attuazione:
CENTRI DI COMPETENZA TITOLO PROGETTI
DINCE
Dipartimento Ingegneria Nucleare e Conversione di Energia – UniSapienza – Roma
– 00186 Roma – Progetto per la elaborazione di una mappatura georeferenziata del rischio industriale in Italia.
CONPRICI
Consorzio Interuniversitario per la Prevenzione e Protezione dai Rischi Chimico-Industriali – Uni Roma-Bologna-Pisa- Napoli-Messina –
Via Diotisalvi, 2 – 56126 Pisa Progetto1: Attacchi terroristici e sabotaggi agli stabilimenti industriali interessati dalla presenza e dal transito di sostanze chimiche pericolose.
Progetto 2: Pianificazione d’emergenza esterna in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Artt.12 e 13 D.Lgs.334/99).
Progetto 3 Schede di sicurezza semplificate delle sostanze pericolose di cui al D.Lgs.334/99.
UORECI
Unita’ Operativa e di Ricerca per le Emergenze Chimiche-Industriali -Uni Ca’ Foscari – Venezia
Dorsoduro 2137 – 30123 Venezia Creazione di una banca dati e di un software per l’individuazione della natura dei rifiuti tossici di combustione nei casi di incendi di sostanze pericolose presso gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.
IRC
Istituto di Ricerca della Combustione
Via Diocleziano, 328 –80124 Napoli Metodologie per la pianificazione na-tech in aree a rischio sismico e vulcanico.
INDACO
Unità di Ricerca e Didattica Mobility Design – Progettazione di Sistemi e di Servizi per la Gestione della Mobilità – Gruppo di Ricerca per la Gestione e la Sicurezza dei Trasporti
Via Durando 38/A – 20158 Milano Vulnerabilità e modello di intervento per la gestione delle reti viarie di trasporto in seguito a eventi rilevanti.
Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna agli stablimenti a rischio di incidente rilevante
Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs.334/1999, ha predisposto il presente documento che rappresenta lo strumento operativo per l’elaborazione e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui all’art.8 del citato decreto legislativo.
Il documento è indirizzato agli operatori di settore appartenenti alle Prefetture, alle Regioni e agli Enti locali e della protezione civile che si occupano di pianificazione d’emergenza nell’ambito della gestione del rischio industriale, nonché ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali è previsto l’obbligo della predisposizione del PEE, fatte salve le disposizioni e le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano .
Rispetto alla precedente edizione, emanata dal Dipartimento nel 1994, queste nuove Linee Guida forniscono gli elementi essenziali per redigere un piano funzionale per organizzare una risposta efficace a una emergenza causata da un incidente rilevante che si sviluppi su un territorio antropizzato.
Ciò è stato possibile in quanto la nuova normativa di settore (D. Lgs. 334/1999) è molto più chiara della precedente (D.P.R. 175/88) e impone al gestore, fra gli altri adempimenti, anche quello di fornire all’Autorità Preposta (AP) tutti i dati di interesse per predisporre il PEE, con particolare riguardo alla redazione del Rapporto di Sicurezza e della Scheda informativa per la popolazione di cui all’allegato V del D.Lgs.334/99.
La redazione del PEE rappresenta un’attività complessa e articolata sia per gli obiettivi di sicurezza che intende raggiungere che per il coinvolgimento di diverse Istituzioni competenti. Questa attività deve essere curata nei dettagli, a partire dalla fase preparatoria, e costituire un’occasione di promozione di una forma efficace di partenariato e di sussidiarietà istituzionale.
L’AP,quindi, nel corso della predisposizione del PEE, promuove, con incontri ed esercitazioni, la conoscenza reciproca tra le strutture e la familiarizzazione tra il personale addetto nonché testa il livello di conoscenza delle procedure e delle capacità operative di ciascun soggetto coinvolto.
In particolare, al fine di consolidare il percorso di condivisione delle strategie, delle modalità di intervento e della gestione delle emergenze tra le istituzioni, sarebbe opportuno convocare un’apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., per concludere il momento partecipativo in un accordo tra le parti e i soggetti interessati circa le azioni che si devono porre in essere per fronteggiare le emergenze.
Ciò garantisce non solo l’efficienza delle azioni di tutti gli Enti coinvolti, ma favorisce il coordinamento delle attività rendendo gli interventi operativi tempestivi ed efficaci.
Inoltre, vista la specificità del PEE rispetto al territorio, è importante che alle riunioni partecipino i Sindaci del comune ove è ubicato lo stabilimento e dei comuni limitrofi, nonché il gestore dello stesso. Quest’ultimo dovrà assumersi, in tale sede, anche l’impegno di inoltrare tempestivamente all’AP la comunicazione riguardante l’insorgere di eventi del processo produttivo che potrebbero ragionevolmente provocare un “quasi incidente” o un incidente rilevante (con riferimento all’analisi dei rischi sviluppata nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza ex DM 9 agosto 2000).
E’ auspicabile che il gestore consolidi questo comportamento affinché, in caso di un evento incidentale, l’AP sia posta in allerta al fine di avere a disposizione il tempo necessario per attivare il PEE. Ciò permette di individuare i sistemi di protezione più adeguati da far assumere alla popolazione per salvaguardarne la salute.
Le nuove Linee Guida si presentano con un testo essenziale nella struttura, di facile lettura e di agevole consultazione, in quanto sviluppano uno schema di PEE che, suddiviso per capitoli e argomenti da svolgere, rappresenta la sintesi del piano da realizzare.
Le prime due sezioni dello schema di piano riguardano gli argomenti già trattati nella maggior parte dei PEE esistenti mentre la sezione denominata “Modello organizzativo d’intervento” costituisce l’elemento innovativo introdotto da questo documento. L’attuazione delle procedure previste in tale modello richiede affinate capacità organizzative per poter valorizzare le potenzialità di ogni interfaccia che concorre all’attuazione degli interventi in emergenza.
L’organizzazione per rispondere alle caratteristiche dell’efficienza deve basarsi su una struttura di comando e controllo, alla quale confluisce il flusso delle informazioni e dei dati dall’inizio dell’emergenza alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza degli impianti.
Con il presente documento si intende affrontare anche il tema del linguaggio della pianificazione di emergenza esterna nel rischio industriale al fine di favorirne l’uniformità sul territorio nazionale, agevolando le attività di controllo e di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nell’attuazione del D.Lgs.334/1999.
Si sottolinea, infine, che il presente documento non intende modificare quanto prodotto in precedenza dall’AP qualora il PEE sia in grado di assicurare e garantire l’efficacia e l’efficienza, della propria operatività d’intervento volta a fronteggiare un’emergenza causata da un incidente rilevante.
Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale
Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi del comma 4, art.20 del D.Lgs.334/99 e s.m.i. (noto come Legge Seveso), ha predisposto in collaborazione con i ministeri competenti e le regioni il presente documento, relativo alle nuove “Linee Guida per l’informazione alla popolazione” che si trovi a vario titolo nelle zone ove sono ubicati stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.
Le Linee Guida, che sostituiscono le precedenti emanate nel 1995, sono indirizzate ai Sindaci dei comuni dove sono ubicati i predetti stabilimenti industriali nonché ai Sindaci dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base degli scenari incidentali riportati nel Piano d’Emergenza Esterno (PEE) di ogni singolo stabilimento. I comuni, ai sensi del comma 4 dell’art.22 del citato decreto legislativo, devono “portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1,2,3,4,5,6 e 7 della Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori”. Inoltre, il successivo comma 5 dell’art.22 dispone che il messaggio informativo deve essere fornito d’ufficio, nella forma più idonea, ad ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti industriali.
Rispetto alla precedente edizione, queste nuove Linee Guida superano la passata impostazione dello schema di progettazione dell’informazione in quanto, oggi, è la norma stessa ad individuare i soggetti ai quali è destinata l’informazione e, tramite la citata Scheda di informazione, ad offrire le conoscenze utili e le indicazioni necessarie a rispondere all’interrogativo di “cosa comunicare”.
“Come comunicare” è il passo successivo, che richiede lo sviluppo di specifiche tecniche, modalità e strumenti, anche innovativi, così come proposto da questo documento. La predetta Scheda contiene i dati che costituiscono la base per progettare le campagne informative nei comuni interessati, secondo modalità di diffusione corrispondenti all’esigenza di sensibilizzare la popolazione interessata. Si ricorda a tale proposito che le informazioni necessarie alla popolazione sono specificatamente riportate anche nel PEE degli stabilimenti di cui agli artt.6 e 8 del citato D.Lgs.334/99 e s.m.i.. E’ quindi importante far conoscere ai cittadini sia la natura del rischio e i danni sanitari ed ambientali che esso può indurre sia le pertinenti misure di autoprotezione previste nel PEE per mitigare gli effetti di un evento incidentale nonché i sistemi di allarme da attivare in caso di emergenza al fine di favorire una tempestiva adozione delle norme comportamentali divulgate nella campagna informativa del Comune.
Il messaggio informativo dovrà, infatti, raggiungere tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema di diffusione capillare e dovrà essere integrato dalla promozione di adeguate azioni finalizzate a stimolare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei cittadini, in modo da assicurare una efficiente gestione del territorio da parte delle Autorità pubbliche preposte, nei casi di emergenze di natura industriale. 4 Questo documento è stato redatto con lo scopo di fornire suggerimenti utili a organizzare la campagna informativa, a elaborare i messaggi informativi partendo dai dati della Scheda e del PEE e a promuovere iniziative informative sul rischio di incidente rilevante: sarà compito del Sindaco sviluppare e adattare al proprio territorio queste indicazioni, che vanno considerate come uno strumento tecnico-operativo di supporto alla gestione dell’informazione alla popolazione sia per gli aspetti preventivi che per quelli in emergenza. È importante tener presente che le attività di informazione poste in essere devono collegarsi ai contenuti della Scheda e del PEE relativamente ai dati riportati nel Modello organizzativo d’intervento sull’organizzazione dell’evacuazione assistita, sulla dislocazione dei sistemi d’allarme, sui punti di raccolta e sulle vie di fuga.
Il pacchetto informativo realizzato e adottato dal Sindaco deve essere trasmesso alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia ai fini dell’inserimento nel PEE per completare il documento di pianificazione o del suo aggiornamento.

Il rischio industriale nel territorio del Comune di MATERA e dintorni
Secondo il Piano di Protezione Civile della Regione Basilicata risulta presente nel territorio del Comune di Matera una azienda industriale che rientra nella casistica prevista dal D. Lgs. 334/1999 quale stabilimento a rischio.
Nella area artigianale di LaMartella la SIP Sud Italia Poliuretani, per la tipologia del ciclo produttivo, per la quantità e qualità dei materiali trattati e/o stoccati (stabilimento chimico), dovrebbe aver prodotto le informazioni previste dall’art.6 del Decreto 334/1999, in quanto considerato stabilimento a rischio di incidente rilevante.
Le procedure previste dall’art.6 del citato decreto, impongono: la presentazione della notifica, la presentazione della scheda informativa per la popolazione.
Detti atti sono forniti a: Ministero per l’Ambiente, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Prefetto di Matera, Comitato regionale, Comando Provinciale VV.F.- Gli stessi atti dovranno essere forniti nuovamente ad ogni aggiornamento delle fasi di lavorazione o del ciclo produttivo.
Allo stato non risulta documentazione presso la Prefettura di Matera e la valutazione sulla tipologia del ciclo produttivo, sui materiali stoccati e trattati sembra non essere coerente, secondo il Comando Provinciale dei VV. F., rispetto alle valutazioni degli uffici regionali. Rendendo prevalente il principio di precauzione, ai fini della riduzione del rischio per i lavoratori, i Cittadini ed il territorio all’intorno, si ritiene che La struttura comunale di Protezione Civile debba sollecitare specifica riunione chiarificatoria e richiedere la diffusione della scheda informativa alla popolazione.
Tra i rischi industriali rientrano gli incidenti stradali che vedano coinvolti veicoli che trasportano materiali pericolosi. La casistica è la più varia e non è contemplabile nel piano se non per la individuazione delle ordinarie vie di comunicazione che sono praticate dai mezzi di trasporto da e per le aziende che utilizzano materiali a rischio.


Le industrie a rischio in Basilicata secondo l’ARPAB

Nome Attività Comune Art
S.I.P. Sud Italia Poliuretani srl Produzione di poliuretano espanso Matera 6
LIQUIGAS spa Deposito GPL Potenza 6
MAZZOLA Deposito GPL Potenza 6
BLPG Deposito GPL Venosa 8
ACQUEDOTTO PUGLIESE Impianto di potabilizzazione Deposito di cloro gas Missanello 6
DOW ITALIA s.r.l. Produzione di resine epossidiche Pisticci 8
COMMER TGS spa Produzione di Imbottiture in poliuretano espanso Melfi 8
Comuni interessati da insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante